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IMPIANTI DI TRATTAMENTO,   RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI



Le procedure di abilitazione alla realizzazione degli impianti ed al loro esercizio sono disciplinate nei Capi IV e V del Titolo I della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti, rispettivamente, le “ Autorizzazioni ed iscrizioni” e le “ Procedure semplificate”.
 
Gli articoli 208, 209, 210 e 211 del decreto definiscono le Procedure Ordinarie, mentre gli articoli 214, 215 e 216 definiscono leProcedure Semplificate.

PROCEDURE ORDINARIE
 
Il D.Lgs. 152/2006 definisce le Procedure Ordinarie  rispettivamente per :
Art. 208 – autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti e varianti sostanziali in corso d’opera o di esercizio
Art. 209 – rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale
Art. 210 – autorizzazioni in ipotesi particolari: rinnovi o variazioni gestionali di impianti già autorizzati, o autorizzazioni di nuove attività di recupero o di smaltimento di rifiuti in un impianto già esistente, precedentemente utilizzato o adibito ad altre attività
Art. 211 – autorizzazioni di impianti di ricerca e di sperimentazione.

Le Procedure Ordinarie si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d’opera o di esercizio che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all’autorizzazione rilasciata (art. 208 comma 20).

Le medesime procedure ordinarie si applicano inoltre a rinnovi di autorizzazione all'esercizio (le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’ex. decreto legislativo 22/97 hanno una durata di 5 anni e quelle rilasciate ai sensi del D.Lgs. 152/2006 di 10 anni), a variazioni dell’autorizzazione all’esercizio vigente, attinenti a modifiche gestionali, oppure a nuovi impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti realizzati in impianti già esistenti se pur precedentemente adibite ad altre attività.

Le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208 e segg. del D.Lgs. 152/2006 sono definite dall’Allegato 1 alla Deliberazione n. 1411 del 27-07-2007 di Giunta regionale – Regione Campania.   

  
 
 
PROCEDURE SEMPLIFICATE
 
Nell’intento di sopperire alla carenza cronica di sistemi di smaltimento dei rifiuti, il D.Lgs. 152/2006 garantisce percorsi autorizzativi preferenziali per i sistemi di recupero materia, recupero energetico e recupero ambientale, purché vengano rispettate le condizioni tecniche ed operative previste.  
Lo stesso Decreto affida alle Province il compito di verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti per l’a pplicazione delle “ procedure semplificate”, di cui agli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e smi, per le imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero dei rifiuti, provvedendo ad iscrivere le stesse in un apposito Registro delle Imprese.
Le “ procedure semplificate“, rappresentano l’iter agevolato di autorizzazione per le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e per le attività di recupero di cui all’Allegato C del D.Lgs. 152/2006, nei limiti fissati dalle norme tecniche e dalle prescrizioni per ogni tipo di attività di cui al D.M. 05.02.98 così come modificato dal DM 5 aprile 2006, n.186.
 
I rifiuti sottoposti a tali “procedure semplificate” vengono individuati negli allegati e sub allegati del D.M. 05.02.98. Per ciascuna tipologia di rifiuto l’allegato riporta il codice CER, la provenienza, le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto, le attività di recupero e le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti dalle attività di recupero. 
 
Il D.M. 05.02.98 definisce le attività di recupero e specifica le norme in materia:
-  Recupero di materia – compresi i rifiuti recuperabili da RSU e da rifiuti speciali non pericolosi assimilati per la produzione di combustibile da rifiuti, nonché rifiuti compostabili;
-  Recupero energetico – utilizzazione di rifiuti non pericolosi come combustibili o come altro mezzo per produrre energia;
-  Recupero ambientale – utilizzo di rifiuti non pericolosi per la restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici;
-  Messa in riserva di rifiuti non pericolosi destinati ad attività di recupero.
 
Il D.M. 05.02.98 precisa, inoltre, che le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti non pericolosi devono essere effettuati in conformità alle norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, nonché di sicurezza del lavoro, e che l’impianto di recupero dei rifiuti deve essere realizzato nel rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, sanitarie, dell’emissioni in atmosfera e dello scarico delle acque reflue di cui D.Lgs. 152/2006 e di tutte le altre disposizioni che regolano la costruzione d’impianti industriali.
 
La comunicazione di inizio attività di recupero va inviata alla Provincia di Napoli - Area Ambiente Direzione Amministrativa Ambiente - Piazza Matteotti, 1 - 80133 Napoli, corredata dalla documentazione di rito rifiuti pericolosi e non pericolosi.
La Provincia è competente alla tenuta del Registro delle Imprese per le attività di recupero in regime di Procedure Semplificate.
 
La semplificazione delle procedure per il recupero di rifiuti, così come delineata dal D.Lgs. 152/2006 e dalle norme tecniche di attuazione relative al recupero di rifiuti non pericolosi (D.M. 05.02.98), indirizza le amministrazioni locali a favorire lo sviluppo dei sistemi di recupero. Le procedure semplificate, per le operazioni di recupero, prevedono la possibilità di intraprendere l’attività, decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla Provincia territorialmente competente, a condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni di cui al D.M. 05.02.98 così come modificato dal DM 186/06.
Tale comunicazione deve essere corredata da una relazione dalla quale risulti il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specificate dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 5 febbraio 1998 e deve essere rinnovata ogni cinque anni o in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.
La Provincia iscrive le imprese in un apposito registro e verifica, nel termine di 90 giorni, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti, sia in base alla documentazione pervenuta, sia in base alle verifiche tecniche sull’impiantistica.
Qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e condizioni prescritte, la Provincia dispone, con provvedimento motivato, il divieto d’inizio o prosecuzione dell’attività, salva la possibilità da parte dell’interessato di provvedere a conformare la propria attività alla normativa vigente in un termine prefissato.