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Le procedure di abilitazione alla realizzazione degli impianti ed al loro
esercizio sono disciplinate nei Capi IV e V del Titolo I della Parte Quarta del
decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, concernenti, rispettivamente, le “ Autorizzazioni ed iscrizioni” e le “
Procedure semplificate”.
Il
D.Lgs. 152/2006
definisce le Procedure Ordinarie rispettivamente per :
Art. 208 – autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti e varianti sostanziali in corso d’opera o di esercizio Art. 209 – rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale Art. 210 – autorizzazioni in ipotesi particolari: rinnovi o variazioni gestionali di impianti già autorizzati, o autorizzazioni di nuove attività di recupero o di smaltimento di rifiuti in un impianto già esistente, precedentemente utilizzato o adibito ad altre attività Art. 211 – autorizzazioni di impianti di ricerca e di sperimentazione. Le Procedure Ordinarie si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d’opera o di esercizio che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all’autorizzazione rilasciata (art. 208 comma 20). Le medesime procedure ordinarie si applicano inoltre a rinnovi di autorizzazione all'esercizio (le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’ex. decreto legislativo 22/97 hanno una durata di 5 anni e quelle rilasciate ai sensi del D.Lgs. 152/2006 di 10 anni), a variazioni dell’autorizzazione all’esercizio vigente, attinenti a modifiche gestionali, oppure a nuovi impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti realizzati in impianti già esistenti se pur precedentemente adibite ad altre attività. Le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208 e segg. del D.Lgs. 152/2006 sono definite dall’Allegato 1 alla Deliberazione n. 1411 del 27-07-2007 di Giunta regionale – Regione Campania. Nell’intento di sopperire alla carenza cronica di sistemi di smaltimento dei
rifiuti, il
D.Lgs. 152/2006
garantisce percorsi autorizzativi preferenziali per i sistemi di recupero materia, recupero
energetico e recupero ambientale, purché vengano rispettate le condizioni tecniche ed operative
previste.
Lo stesso Decreto affida alle Province il compito di verificare la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti per l’a pplicazione delle “ procedure
semplificate”, di cui agli articoli 214, 215 e 216 del
D.Lgs.
152/2006 e smi, per le imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di
recupero dei rifiuti, provvedendo ad iscrivere le stesse in un apposito Registro delle
Imprese.
Le “ procedure semplificate“, rappresentano l’iter agevolato di autorizzazione
per le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di
produzione degli stessi e per le attività di recupero di cui all’Allegato C del
D.Lgs. 152/2006, nei limiti fissati dalle norme tecniche e dalle prescrizioni
per ogni tipo di attività di cui al
D.M. 05.02.98 così come modificato dal DM 5 aprile 2006, n.186.
I rifiuti sottoposti a tali “procedure semplificate” vengono individuati negli
allegati e sub allegati del
D.M. 05.02.98. Per ciascuna tipologia di rifiuto l’allegato riporta il codice
CER, la provenienza, le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto, le attività di recupero e le
caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti dalle attività di
recupero.
Il
D.M. 05.02.98 definisce le attività di recupero e specifica le norme in
materia:
- Recupero di materia – compresi i rifiuti recuperabili da RSU e da
rifiuti speciali non pericolosi assimilati per la produzione di combustibile da rifiuti, nonché
rifiuti compostabili;
- Recupero energetico – utilizzazione di rifiuti non pericolosi come
combustibili o come altro mezzo per produrre energia;
- Recupero ambientale – utilizzo di rifiuti non pericolosi per la
restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti
morfologici;
- Messa in riserva di rifiuti non pericolosi destinati ad attività di
recupero.
Il
D.M. 05.02.98 precisa, inoltre, che le attività, i procedimenti e i
metodi di recupero dei rifiuti non pericolosi devono essere effettuati in conformità alle norme
vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, nonché di sicurezza del
lavoro, e che l’impianto di recupero dei rifiuti deve essere realizzato nel rispetto delle norme
urbanistiche, edilizie, sanitarie, dell’emissioni in atmosfera e dello scarico delle acque reflue
di cui
D.Lgs. 152/2006 e di tutte le altre disposizioni che regolano la
costruzione d’impianti industriali.
La comunicazione di inizio attività di recupero va inviata alla Provincia di
Napoli - Area Ambiente Direzione Amministrativa Ambiente - Piazza Matteotti, 1 - 80133 Napoli,
corredata dalla documentazione di rito rifiuti
pericolosi e
non pericolosi.
La Provincia è competente alla tenuta del
Registro delle Imprese per le
attività di recupero in regime di Procedure Semplificate.
La semplificazione delle procedure per il recupero di rifiuti, così come
delineata dal
D.Lgs.
152/2006 e dalle norme tecniche di attuazione relative al recupero di rifiuti non
pericolosi (D.M. 05.02.98), indirizza le amministrazioni locali a favorire lo sviluppo dei
sistemi di recupero. Le procedure semplificate, per le operazioni di recupero, prevedono la
possibilità di intraprendere l’attività, decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di
attività alla Provincia territorialmente competente, a condizione che siano rispettate le norme
tecniche e le prescrizioni di cui al
D.M. 05.02.98 così come modificato dal DM 186/06.
Tale comunicazione deve essere corredata da una relazione dalla quale risulti
il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specificate dal
D.Lgs. 152/2006 e
dal D.M. 5 febbraio 1998 e deve essere rinnovata ogni cinque anni o in caso di modifica sostanziale
delle operazioni di recupero.
La Provincia iscrive le imprese in un apposito registro e verifica, nel
termine di 90 giorni, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti, sia in base alla
documentazione pervenuta, sia in base alle verifiche tecniche sull’impiantistica.
Qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e condizioni
prescritte, la Provincia dispone, con provvedimento motivato, il divieto d’inizio o prosecuzione
dell’attività, salva la possibilità da parte dell’interessato di provvedere a conformare la propria
attività alla normativa vigente in un termine prefissato.
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